
Separazione personale dei coniugi
Che cosa è la separazione personale dei coniugi?
La separazione personale dei coniugi è un istituto per mezzo del quale i coniugi, a causa di una crisi coniugale, decidono di vivere separati per un periodo di tempo che può essere più o meno lungo.
La separazione incide su quelli che sono i diritti e i doveri che nascono dal matrimonio, infatti, i coniugi una volta separati non hanno più l’obbligo di rispettare i doveri di coabitazione e fedeltà, restando obbligati solamente a mantenere, educare e istruire i figli nonché all’obbligo di assistenza morale e materiale verso il coniuge economicamente più debole.
La separazione può avvenire in modi distinti:
- i coniugi presentano un ricorso per la separazione consensuale;
- i coniugi presentano un ricorso per la separazione giudiziale;
- i coniugi si separano senza un intervento del giudice (c.d. separazione di fatto).
La separazione consensuale
La separazione consensuale si verifica quando i coniugi decidono di sciogliere il loro rapporto matrimoniale accordandosi sulle condizioni della separazione. Questi, di comune accordo, possono scegliere di avvalersi della negoziazione assistita da un avvocato o proporre una dichiarazione di fronte al sindaco.
Inoltre è sempre possibile ricorrere al Tribunale presentando un ricorso congiunto contenente gli accordi presi dai coniugi in merito alle condizioni di separazione (diritti patrimoniali, mantenimento del coniuge debole, diritto di visita e mantenimento della prole, assegnazione casa coniugale).
Le condizioni stabilite in sede di separazione sono sempre suscettibili di essere modificate o revocate qualora intervengano dei fatti nuovi che mutino la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.
La separazione giudiziale
La separazione giudiziale si verifica quando tra i coniugi non vi è accordo sulla volontà di separarsi o su aspetti di carattere economico.
Questo tipo di separazione può essere domandata da uno dei coniugi anche qualora non via sia stata una violazione degli obblighi coniugali derivanti dal matrimonio essendo sufficiente la sola intollerabilità della convivenza.
È dunque possibile ricorrere a tale strumento quando i coniugi si trovano in una situazione fatta di frequenti contrasti e litigi che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto, non essendo ad esempio necessaria la violazione dell’obbligo di fedeltà.
Il coniuge che decide di separarsi deve rivolgersi ad un avvocato il quale redigerà il ricorso che sarà poi depositato presso il Tribunale competente.
Al pari della separazione consensuale anche in quella giudiziale è sempre possibile chiedere la revoca o la modifica delle condizioni stabilite qualora intervengano fatti nuovi inerenti alle condizioni economiche di uno dei coniugi o al rapporto con i figli.
La separazione di fatto
La separazione di fatto si verifica quando i coniugi decidono di interrompere la convivenza, accordandosi per vivere separati ma senza ricorrere al Tribunale.
Tale tipo di separazione, pertanto, non determina alcun effetto giuridico e dunque non è idonea a fare decorrere il termine per la richiesta di divorzio.
La non determinazione degli effetti giuridici può però essere fonte di diversi problemi: ad esempio infatti, qualora il marito lasci la casa coniugale per andare a vivere altrove potrebbe esporsi, nel caso in cui la moglie in un secondo momento chiedesse la separazione giudiziale, ad una pronuncia di addebito nei suoi confronti per violazione dell’obbligo di coabitazione.
Difatti, non essendoci stata nessuna conseguenza giuridica a seguito della separazione di fatto i coniugi, dinanzi al Tribunale, sono rimasti marito e moglie a tutti gli effetti con tutte le conseguenze che questo comporta.
Viceversa, qualora i coniugi avessero optato per una separazione consensuale o giudiziale non si sarebbe mai potuta configurare alcuna ipotesi di violazione degli obblighi coniugali.
Quali sono gli effetti della separazione?
Tanto la separazione consensuale quanto quella giudiziale producono degli effetti, per i coniugi, infatti, non vige più l’obbligo di coabitazione o quello di assistenza morale.
Tuttavia sussistono alcuni doveri nascenti dal matrimonio quale, ad esempio, l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento al coniuge economicamente più debole.
Restano invece invariati i doveri nei confronti della prole, i coniugi difatti hanno l’obbligo di mantenere, educare ed istruire i figli, i quali, inoltre, devono conservare un rapporto equilibrato con entrambe i genitori, i nonni e i parenti di ciascun genitore.
Al coniuge separato, inoltre, spetta una parte della pensione di reversibilità, il trattamento di fine rapporto e l’indennità di mancato preavviso, con la separazione, infatti, non viene meno lo status di coniuge il che gli permette di essere equiparato al coniuge non separato.
Da ciò discende che questi resterà altresì titolare dei diritti successori ed, in caso di morte dell’altro coniuge, parteciperà alla successione nella misura prevista dalla legge.
Le questioni patrimoniali nella separazione
La separazione consensuale e giudiziale determinano lo scioglimento dell’eventuale regime di comunione legale dei beni.
Nella separazione consensuale sono gli stessi coniugi a regolare i loro rapporti, anche quelli patrimoniali, potendosi accordare sulla divisione o il trasferimento di quote dei beni comuni oppure sull’assegno di mantenimento da versare in favore del coniuge debole etc.
In caso di separazione giudiziale, invece, se tra i coniugi vi è disaccordo sulle questioni patrimoniali, si ha solo lo scioglimento dell’eventuale comunione legale ma i beni restano di proprietà comune se acquistati dopo il matrimonio. Se invece sono stati acquistati prima delle nozze o fanno parte dei beni personali del coniuge restano di proprietà esclusiva di quest’ultimo.
Cosa consigliamo?
Vista la delicatezza della questione riteniamo che sia opportuno farsi assistere da un avvocato esperto in materia ed evitare la separazione di fatto per non incorrere nelle situazioni descritte nel paragrafo dedicato.
Dott. Antonio Bassu