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Accertamento alcolemico: l’obbligo di preventiva revisione e calibratura “dell’etilomentro”.

La Suprema Corte ha definitivamente chiarito la lunga e dibattuta questione relativa alla validità o meno dei verbali elevati per violazione dell’articolo 186 co.2 C.d.S. nei quali si accerta, a mezzo rilevatori alcolemici, la positività del guidatore all’assunzione di sostanze alcoliche.

Il caso.

Tizio, mentre percorreva a bordo della propria autovettura si dirigeva verso il comune di Alfa, veniva sottoposto ad accertamento da parte del nucleo Polizia Stradale.

A seguito di detto accertamento gli veniva contestata la violazione dell’art. 186 co. 2, lett.a del C.d.S, in quanto risultato positivo all’alcoltest.

Proponeva, quindi, ricorso lamentando l’illegittimità del controllo effettuato per assenza delle indicazioni relative alle verifiche dell’apparecchio rilevatore (c.d. etilometro), nonché per il mancato riscontro dell’avvenuta taratura annuale il cui esito positivo avrebbe dovuto essere riportato nel libretto dell’apparecchio di rilevazione.

La decisione della Corte.

In merito al caso suesposto la Suprema Corte si è cosi espressa: “in ordine alle violazioni al codice della strada, l’effettiva legittimità dell’esecuzione dell’accertamento mediante etilometro non può prescindere dall’osservanza di appositi obblighi formali, dalla cui violazione può discendere l’invalidità dell’accertamento stesso, quali, in particolare, l’attestazione dell’avvenuta preventiva sottoposizione dell’apparecchio alla prescritta ed aggiornata omologazione otre che alla indispensabile corretta calibratura, tali da garantire l’effettivo buon funzionamento dell’apparecchio e, quindi, la piena attendibilità del risultato conseguito attraverso la sua regolare utilizzazione. Da ciò deriva che il verbale di accertamento deve contenere l’attestazione dei dati relativi allo svolgimento dei suddetti adempimenti in modo tale da garantire la controllabilità della legittimità della complessiva operazione di accertamento.”. 

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 1921/2019, ha accolto il ricorso di un conducente, secondo il quale l’alcoltest a cui era stato sottoposto era da ritenersi inattendibile, stante l’illegittimità del controllo effettuato per assenza delle indicazioni relative alle verifiche del CSRPAD, nonché per il mancato riscontro dell’avvenuta taratura annuale il cui esito positivo avrebbe dovuto essere riportato nel libretto dell’apparecchio di rilevazione (cd. etilometro).

Difatti, l’apparecchiatura utilizzata è soggetta alla preventiva omologazione da parte della Direzione generale della M.T.C che vi provvede sulla base delle verifiche e delle prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicolo (c.d.  CSRPAD), nonché alla obbligatoria taratura annuale, il cui esito positivo deve essere necessariamente annotato sul libretto dell’etilometro, con la precisazione che, in caso di esito negativo delle verifiche e delle prove, l’etilometro è ritirato dall’uso.

Ancora, l’art. 379 co. 5 del d.p.r. n. 495/1992, all’articolo 4, sancisce espressamente che ogni etilometro deve essere accompagnato dal libretto metrologico che contiene i dati identificativi dell’apparecchio misuratore (costruttore, matricola, conformità ed omologazione) e la registrazione delle operazioni di controllo subite dall’apparecchio presso il Centro prove del Ministero dei Trasporti.

Risulta, altresì, previsto che i predetti strumenti di regolazione debbano essere sottoposti periodicamente a verifiche e prove quali, ad esempio, la giusta calibratura.

Il verbale di accertamento, quindi, anche al fine di garantire l’effettività della trasparenza dell’attività compiuta dai pubblici ufficiali, dovrà contenere l’attestazione – all’atto del controllo- dell’avvenuta preventiva sottoposizione dell’apparecchio alla prescritta ed aggiornata omologazione oltre che alla indispensabile corretta calibratura (da riportare sul libretto di accompagnamento), tali da garantire l’effettivo “buon funzionamento” dell’apparecchio e, quindi, la piena attendibilità del risultato conseguito attraverso la sua regolare utilizzazione.